(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'attivitą di difesa congiunta tanto dell'assicurato quanto della compagnia non integra gli estremi del conflitto di interessi, nemmeno nell'ipotesi in cui si profili la possibilitą che il comportamento della compagnia, sul piano sostanziale e processuale, possa integrare gli estremi della mala gestio. In tal caso sono riconosciuti all'assicurato gli ordinari rimedi posti a tutela della violazione di un obbligo negoziale di esecuzione del contratto in buona fede e di informazione, cui risultano tenuti, nei suoi confronti, rispettivamente, l'assicuratore e il professionista, rimedi consistenti nella facoltą di richiedere all'uno e all'altro, l'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata, tempestiva messa a disposizione del massimale, danni che, peraltro, possono consistere non solo nella semplice richiesta di rivalutazione ed interessi, ma nella corresponsione di tutte le ulteriori somme che l'assicurato risulti, senza colpa, obbligato a risarcire al danneggiato.