(massima n. 1)
Il conducente di un veicolo che sia responsabile di un sinistro stradale, ma non anche proprietario del mezzo, in quanto estraneo al rapporto di assicurazione ex art. 1917 c.c., non č legittimato a far valere diritti che siano riconducibili alla "mala gestio" cosiddetta "propria" dell'assicuratore, ovvero per non avere eseguito in buona fede, nei confronti del proprio assicurato, l'obbligazione di corrispondere l'indennitā in modo da evitare che l'obbligazione risarcitoria aumentasse ingiustificatamente in suo pregiudizio.