(massima n. 1)
In tema di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, l'azione di rivalsa riconosciuta, a norma dell'art. 18, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, all'assicuratore nei confronti dell'assicurato — avente i caratteri di una vera e propria azione di regresso — ricomprende tutte le ipotesi in cui l'assicuratore abbia dovuto corrispondere il risarcimento al terzo danneggiato pur nella ricorrenza di fondate eccezioni che gli avrebbero dato diritto di rifiutare o di ridurre la prestazione della garanzia nei confronti dell'assicurato e che egli non possa opporre al terzo danneggiato per il disposto dell'art. 18, secondo comma, prima parte, della citata legge senza che al riguardo possa farsi distinzione tra eccezioni derivanti da pattuizioni contrattuali ed eccezioni derivanti dalla disciplina legale del rapporto assicurativo. Pertanto, l'assicuratore può esercitare l'azione di rivalsa verso l'assicurato facendo valere l'eccezione di prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa nei confronti dell'assicurato, a norma dell'art. 2952 c.c., eccezione inopponibile al terzo danneggiato anche perché il diritto di costui è soggetto al più lungo termine prescrizionale di cui all'art. 2947 c.c., giusta il disposto dell'art. 26, della legge n. 990 del 1969. *