(massima n. 1)
L'assicuratore delle responsabilità civile automobilistica che avendo pagato l'indennità al terzo danneggiato agisca con l'azione di rivalsa nei confronti del proprio assicurato, ai sensi dell'art. 18, L. 24 dicembre 1969, n. 990, nei limiti in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, fa valere un diritto proprio (e non un diritto altrui in via di surrogazione) che trova fondamento nel contratto assicurativo e cioè in quello stesso diritto di ridurre o rifiutare la prestazione pattiziamente stabilito e che non può per legge essere opposto al danneggiato, con la conseguenza che ad esso si applica la prescrizione annuale prevista dall'art. 2952 c.c. per i diritti nascenti dal contratto di assicurazione.