(massima n. 1)
In tema di maggior danno da svalutazione monetaria (art. 1224, comma secondo c.c.), il — pur legittimo — ricorso al notorio ed a presunzioni da parte del giudice non può prescindere dall'assolvimento, da parte del creditore (quantunque imprenditore commerciale), di un onere quantomeno di allegazione, che consenta al giudice di merito di verificare se, tenuto conto delle sue qualità personali e dell'attività da lui in concreto esercitata, il particolare danno allegato (quale, ad esempio, quello derivante da specifici investimenti programmati e non attuati, ovvero da acquisto di danaro a condizioni particolarmente vantaggiose non realizzato) possa essersi verosimilmente prodotto.