(massima n. 1)
Il principio secondo cui all'azione di rivalsa prevista dall'art. 18, secondo comma, della legge n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile nella specie) si applica il termine di prescrizione annuale di cui al secondo comma dell'art. 2952 c.c., che decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato, si estende, stante l'identitą di "ratio", anche all'ipotesi in cui l'azione di rivalsa sia esercitata dal Fondo di Garanzia, ora gestito dal Consap, che abbia risarcito direttamente il danno ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 576 del 1978, convertito, con modif., nella legge n. 738 del 1978.