(massima n. 1)
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile, l'assicuratore che ha pagato un danno che non rientra tra i rischi assicurati (nella specie, veicolo con conducente privo di patente) perché tenutovi in virtł dell'obbligo legale che gli deriva dal disposto del secondo comma dell'art. 18 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, paga un debito non proprio ma del proprietario del veicolo assicurato ed ha pertanto diritto di esercitare azione di surroga contro il responsabile del danno ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c.