(massima n. 2)
È danno biologico risarcibile inteso danno — conseguenza rispetto al danno evento della lesione, la perdita per il danneggiato di utilità dell'esistenza determinata dalla lesione del bene della salute, mentre non costituisce danno biologico la lesione diretta del bene della vita, cosicché perché sia ipotizzabile un danno biologico, risarcibile agli eredi iure hereditatis occorre che tra la lesione e la morte sia intercorso un lasso di tempo sufficiente perché si concretizzi quella perdita di utilità fonte dell'obbligazione risarcitoria.