(massima n. 1)
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della L. n. 990 del 1969 (nel testo di cui all'art. 1 del d.l. n. 857 del 1976 convertito con L. n. 39 del 1977), il diritto dell'assicuratore ad agire in rivalsa nei confronti dell'assicurato tutte le volte che abbia risarcito il danno pur avendo contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (nella specie per essere stato il danno provocato da conducente sprovvisto di patente) non presuppone una richiesta di risarcimento del danneggiato formalizzata nella proposizione di un'azione giudiziaria né l'accertamento della responsabilità dell'assicurato né, infine, il consenso del medesimo alle trattative intercorse fra assicuratore e danneggiato.