(massima n. 1)
In tema di polizza per l'assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile da sinistro stradale, verificatasi la condizione della inoperativitā della polizza, prevista per il caso di guida del veicolo da parte di persona sprovvista della relativa abilitazione, l'assicuratore, che abbia risarcito il danneggiato (art. 18, primo comma, legge 24 dicembre n. 990) ha diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti dell'assicurato e non nei confronti del terzo conducente del veicolo.