(massima n. 1)
Poiché la responsabilità di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c. è una specificazione di quella prevista dall'art. 2043 c.c., anche il danno dolosamente provocato dal conducente del veicolo è coperto dall'assicurazione obbligatoria (art. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990) e perciò l'assicuratore non può opporre al terzo danneggiato l'esclusione della garanzia assicurativa (art. 18 secondo comma legge 990 del 1969, norma sostitutiva, ai sensi dell'art. 1419 c.c., di clausole contrattuali o condizioni generali difformi), salvo rivalersi nei confronti dell'assicurato — o del conducente, se la circolazione è avvenuta contro la sua volontà — a norma di contratto.