(massima n. 1)
Nel sistema della legge n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, vige il principio fissato dall'art. 26 dell'unicitą del termine di prescrizione per i soggetti passivi dell'azione di danno (responsabile, assicuratore ed impresa designata ex art. 20), con la conseguenza dell'applicabilitą, anche nei confronti dell'impresa designata, della conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. per effetto di condanna, anche generica, del responsabile del danno.