(massima n. 1)
La transazione stipulata tra l'assicuratore della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e il terzo danneggiato giova all'assicurato soltanto nei limiti del massimale di polizza. Ne consegue che, se nella transazione nulla si dice in merito al danno eccedente tale limite, il danneggiante resta tenuto al risarcimento di quest'ultimo.