(massima n. 1)
Nel sistema dell'assicurazione della responsabilità civile automobilistica introdotto dalla legge n. 990 del 1969, in cui, in considerazione dell'azione diretta attribuita al danneggiato nei confronti dell'assicuratore, entrambi i debitori — assicuratore e danneggiante — sono obbligati in solido tra loro nei confronti del danneggiato, la transazione conclusa dall'assicuratore con lo stesso danneggiato non è automaticamente efficace nei riguardi dell'assicurato-danneggiante, giacché, in tema di obbligazioni solidali, l'art. 1304 c.c. stabilisce che la transazione tra il creditore ed uno dei condebitori produce effetto nei confronti degli altri solo se costoro dichiarano di volersene valere.