(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilitą civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, l'assicuratore non ha l'onere di provare il fatto su cui si basa la sua contestazione relativa alla tempestivitą del pagamento del rateo di premio, essendo questa afferente alla sussistenza del diritto dell'assicurato, i cui presupposti debbono essere provati dallo stesso assicurato che intende farlo valere.