(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato che proponga l'azione diretta contro l'assicuratore, a norma dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, ha l'onere di provare, anche a mezzo di testimoni, che il danno si č verificato nel periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno apposto sul veicolo, tenuto conto anche del periodo di quindici giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, c.c. In presenza dell'adempimento di tale onere probatorio, l'assicuratore che ha emesso il contrassegno non puō opporre al danneggiato che il contratto non era stato ancora concluso o che il premio non era stato pagato, essendogli preclusa, ex art. 18, secondo comma, della citata legge n. 990 del 1969, la possibilitā di far valere particolari pattuizioni intervenute con il contraente che restringano la disciplina legale dell'assicurazione obbligatoria.