(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato, il quale chieda all'assicuratore il risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 18, 22, della L. n. 990 del 1969, non è tenuto a comunicare all'assicuratore medesimo né il numero della polizza, né il nome dell'assicurato cui essa è stata rilasciata, non essendo inclusi tali dati fra le caratteristiche del contrassegno elencate nell'art. 14 del d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973, che deve essere consegnato dall'assicuratore all'assicurato unitamente al certificato di assicurazione, essendo sufficiente la comunicazione dei dati figuranti sul contrassegno assicurativo ed in particolare del numero della targa di riconoscimento. Qualora sia poi contestata l'esistenza del contratto assicurativo, il danneggiato ha il diritto e l'onere di provare l'esistenza del contrassegno da cui risulta tale rapporto.