(massima n. 1)
In materia di assicurazione della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ove sorga controversia circa l'ammontare del massimale assicurativo previsto dalla L. per il veicolo condotto dal responsabile, č onere del danneggiato, e non dell'assicuratore, dimostrare a quale categoria appartenesse il veicolo suddetto, mentre - una volta fornita tale prova - il massimale minimo deve presumersi noto al giudice in virtł del principio "jura novit curia". *