(massima n. 1)
Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria il danno da svalutazione monetaria non è in re ipsa ma può essere liquidato soltanto ove il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione. Tale principio trova applicazione anche alle pretese restitutorie vantate dal contribuente nei confronti dell'erario, rispetto alle quali peraltro — in considerazione della specificità della disciplina dell'obbligazione tributaria — la prova del danno da svalutazione monetaria deve essere valutata con particolare rigore da parte del giudice di merito.