(massima n. 1)
Tra la precedente formulazione del reato di bancarotta fraudolenta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 1 legge fallimentare e quella introdotta dall'art. 4 D.L.vo 11 aprile 2202, n. 61, sussiste — come per le nuove fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. — un rapporto di continuità normativa, in quanto, nonostante le significative modifiche, riguardanti specialmente il rapporto di causalità tra il delitto di false comunicazioni sociali (od altro reato societario tra quelli specificamente richiamati dalla norma) ed il dissesto della società fallita, il legislatore non ha inteso mutare la normativa precedente, ma solo precisarla al fine di eliminare i dubbi interpretativi che erano sorti in sede di applicazione della stessa norma.