(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, la nuova formulazione dell'art. 223, comma 2, n. 1 della legge fallimentare, introdotta dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, ha comportato abrogazione, e non mera continuità, rispetto alla precedente previsione normativa. Ed infatti, l'introduzione di un elemento totalmente nuovo, rappresentato dal rapporto di causalità tra il falso in bilancio (o le altre ipotesi di reato societario richiamate dalla nuova disposizione) ed il dissesto della società conferisce alla nuova fattispecie un significato lesivo del tutto diverso rispetto alla precedente. (Sul presupposto che, abrogata la fattispecie precedente, potesse residuare in concreto — a parte il reato di falso in bilancio comunque prescritto — la diversa ipotesi prevista dallo stesso art. 223, comma 2, n. 2, relativa alla causazione del fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata affinché il giudice di merito verificasse la sussistenza dell'anziddetta ipotesi di reato).