(massima n. 1)
La nozione di amministratore di fatto, introdotta dal art. 2639 c.c. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, «significativitą» e «continuitą» non comportano necessariamente l'esercizio di «tutti» i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attivitą gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che č insindacabile in sede di legittimitą, se sostenuto da motivazione congrua e logica. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito, nella quale la qualitą di amministratore di fatto veniva desunta da alcune lettere dall'imputato firmate come amministratore della societą e da alcuni assegni dall'imputato incassati in tale qualitą).