(massima n. 1)
Integra il reato di bancarotta semplice (art. 217, comma secondo, l. fall.) l'omessa tenuta dei registri contabili, in quanto l'art. 7, comma quarto ter, della legge n. 489 del 1994 - prevedendo che la contabilità può essere tenuta mediante il sistema informatico - non esime l'amministratore della società dall'adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dall'obbligo del puntuale aggiornamento dell'esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché della loro conservazione, preordinata alla consultazione degli stessi. (Fattispecie in cui il libro degli inventari veniva tenuto per una sola annualità mentre il libro giornale non veniva tenuto, sussistendo passività insolute, fino alla data del fallimento).