(massima n. 1)
Il ritardo nel pagamento dei debiti di valuta comporta ai sensi dell'art. 1224 c.c. l'obbligo a carico del debitore non soltanto di pagare gli interessi legali, ma di risarcire il maggior danno, che ove si alleghi causato da svalutazione monetaria costituente fatto notorio e non necessitante, in quanto tale, di una prova specifica incide sul patrimonio del creditore in misura corrispondente al tasso di inflazione, desumibile dagli indici ufficiali sul costo della vita, salva la prova di un danno maggiore incombente sul creditore o la prova contraria dell'inesistenza del danno da svalutazione o di una minore incidenza di esso sul patrimonio interessato, incombente sul debitore.