(massima n. 1)
In tema di obbligazioni pecuniarie, la prova del maggior danno subito dal creditore in conseguenza della svalutazione monetaria, può essere desunta dall'appartenenza del creditore ad una delle categorie sociali giuridicamente determinate. Il risarcimento di tale tipo di danno compete anche se il creditore appartiene alla categoria del «modesto consumatore», ben potendo il danno essere rapportato, in tal caso, alla capacità del soggetto di produrre un reddito medio. Ed infatti, l'appartenenza ad una determinata categoria economica, consentendo di dedurre, con una valutazione di probabilità e normalità, il tipo e le modalità di reimpiego del danaro abituali per ciascuna categoria, permette di determinare, sia pure in via equitativa, il danno subito dal soggetto in dipendenza del fatto notorio dell'inflazione.