(massima n. 1)
In tema di giudizio sul danno ulteriore ex art. 1224, secondo comma, c.c., con riguardo al creditore che eserciti attività imprenditoriale (come nel caso dell'attività del farmacista) ben possono essere fatte valere presunzioni connesse con il normale impiego del denaro nel ciclo produttivo, in funzione di autofinanziamento o di copertura endogena del capitale, per cui l'esistenza e l'ammontare approssimativo del danno possono essere desunti con riferimento al costo del danaro, precisamente dallo scarto tra l'interesse legale ed il tasso di mercato dell'interesse praticato dalle banche alla migliore clientela per il credito a breve, cui l'imprenditore sia stato costretto a ricorrere (nella specie la Suprema Corte ha precisato potersi reputare possibile che un farmacista, pur ricorrendo normalmente all'autofinanziamento per pagare i medicinali ai fornitori, possa essere costretto a ricorrere al credito nell'ipotesi in cui lo stesso autofinanziamento sia reso insufficiente dalla circostanza che una U.S.S.L. — ora A.S.L. — ritardi il rimborso dovuto per il prezzo dei medicinali forniti).