(massima n. 1)
La rivalutazione dei crediti di lavoro di cui all'art. 429, terzo comma, c.p.c. trova applicazione nel caso di sopravvenuta instaurazione della procedura di amministrazione controllata, tenuto conto sia del mancato richiamo, ad opera dell'art. 188 della legge fallimentare, del precedente art. 169 (che estende al concordato preventivo l'applicabilità degli artt. da 55 a 59 della stessa legge) sia del fatto che durante detta amministrazione l'imprenditore continua ad essere tenuto ad adempiere le proprie obbligazioni, sicché per lui è configurabile l'inadempimento che invece resta escluso per il concordato preventivo e per le altre procedure concorsuali. *