(massima n. 1)
L'art. 55 L. fall. sospende il corso degli interessi legali o convenzionali solo in caso di fallimento. Ne consegue che, in virtł del principio secondo cui le norme che escludono la decorrenza degli interessi hanno natura eccezionale e non sono suscettibili d'applicazione analogica, sono dovuti all'Amministrazione delle Finanze gli interessi sulle somme trattenute a titolo di ritenuta d'acconto sulle retribuzioni dei dipendenti per il periodo successivo all'ammissione della societą all'amministrazione controllata.