(massima n. 1)
L'annullamento, in sede di legittimitą, del decreto del tribunale di ammissione del debitore alla procedura di amministrazione controllata, comporta la caducazione di tutti i successivi atti della procedura stessa, ivi compreso il provvedimento di nomina del comitato dei creditori, e, pertanto, ove sopravvenuo in pendenza di ricorso per cassazione avverso quest'ultimo provvedimento, determina l'improponibilitą del ricorso stesso per difetto di interesse, rilevabile anche d'ufficio.