(massima n. 1)
Con riguardo al ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di accoglimento della domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata (ricorso proponibile in considerazione della decisorietā del provvedimento stesso e della non esperibilitā di altri rimedi), il termine č soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, atteso che tale procedura non č riconducibile fra le cause contemplate dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, in relazione alle quali l'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 deroga alla suddetta sospensione.