(massima n. 1)
In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie (nella specie, pagamento di canoni di locazione), l'obbligazione di risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria costituisce debito di valore, che può essere provato in base a criteri presuntivi fondati sulla prova dell'appartenenza del creditore ad una determinata categoria (imprenditore commerciale, risparmiatore abituale, creditore occasionale, piccolo consumatore). Peraltro, in mancanza di prova specifica dell'appartenenza ad una di tali categorie, è legittima la liquidazione della svalutazione secondo gli indici Istat, alla stregua del criterio adottabile con riguardo alla categoria dei piccoli consumatori, essendo presumibile che il creditore appartenga quantomeno ad essa.