(massima n. 1)
L'ammissione al passivo del fallimento del responsabile civile, per il credito da risarcimento del danno da reato, richiesta dalla parte offesa in via privilegiata ai sensi dell'art. 2768 c.c., che riconosce il diritto alla prelazione sui beni formanti oggetto di sequestro penale, può essere disposta, in via provvisoria, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale relativa al procedimento in cui la misura cautelare è stata disposta, a condizione che l'istante provi l'esistenza di un processo penale in corso, la qualità giuridica di responsabile civile da reato del fallito, la costituzione di parte civile della parte offesa istante e la partecipazione al giudizio penale del responsabile civile, mentre non è necessaria l'esatta indicazione della norma che riconosce il privilegio quando siano stati allegati e provati i fatti costitutivi del credito.