(massima n. 1)
In tema di comunione legale tra coniugi, tutti gli atti di disposizione di beni immobili ad essa appartenenti, compiuti da uno solo dei coniugi, senza il necessario consenso dell'altro ovverosia in violazione della regola dell'amministrazione congiunta, sono validi ed efficaci e sottoposti alla sola sanzione dell'annullamento ai sensi dell'art. 184 cod. civ., in forza dell'azione proponibile dal coniuge entro i termini previsti dalla stessa norma; tale principio vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui il trasferimento del bene, come nella specie, è già avvenuto per atto pubblico sottoscritto da tutte le parti e la scrittura privata, sottoscritta solo da un coniuge, si sia limitata a prevedere un diverso e maggiore prezzo ed una diversa modalità di pagamento, ciò escludendo la sua natura di atto di disposizione o di straordinaria amministrazione ed invero ricorrendo l'applicabilità della regola dell'amministrazione disgiunta ai sensi dell'art. 180, primo comma, cod. civ. In caso di fallimento del coniuge acquirente e nel giudizio nel quale il curatore resista alla domanda di risoluzione del contratto, l'organo concorsuale subentra in una complessiva posizione contrattuale rinvenuta nel patrimonio del fallito, senza perciò essere terzo rispetto alle parti originarie e dunque essendo a lui opponibile la predetta scrittura, in quanto anteriore al fallimento, secondo le comuni regole di efficacia sopra descritte, senza che possa attribuirsi rilevanza alla mancanza delle condizioni richieste dall'art. 2704 cod. civ. ai fini della certezza della data.