(massima n. 1)
Nel sistema della legge fallimentare il procedimento di verificazione dello stato passivo ha natura giurisdizionale e decisoria ed č strutturato sullo schema del processo di cognizione, sia pure con gli adattamenti imposti dal carattere sommario della cognizione e dalla attribuzione al giudice delegato di poteri inquisitori, e di detto procedimento l'eventuale giudizio di opposizione costituisce lo sviluppo in sede contenziosa per l'accertamento dell'esistenza e dell'efficacia, nei confronti del fallimento, del credito di cui si chiede l'ammissione. Ne consegue che vi trova applicazione il principio generale sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto «fatti negativi» in quanto la negativitą dei fatti oggetto della prova non esclude nč inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, con la precisazione che, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova puņ essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Nella specie, la S.C., in controversia relativa alla pretesa dell'Inps di conseguire contributi previdenziali e assistenziali, ha cassato la sentenza di merito che aveva posto a carico dell'ente previdenziale l'onere di provare l'insussistenza del diritto allo sgravio fatto valere dal fallimento)