(massima n. 1)
Nel giudizio di insinuazione tardiva promosso dal fideiussore che ha pagato un debito del fallito, qualora il curatore del fallimento abbia eccepito l'inefficacia della garanzia ai sensi dell'art. 64 della legge fall., la prova della sussistenza di un apprezzabile interesse del fideiussore, necessaria affinché la concessione della garanzia possa essere qualificata come atto a titolo oneroso, dev'essere fornita mediante atto scritto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento: il curatore, infatti, riveste la qualitą di terzo, tanto rispetto al fallito quanto rispetto ai creditori di quest'ultimo, sia in sede di formazione dello stato passivo e dello stato delle revindiche del fallimento che in sede di revocatoria degli atti a titolo gratuito od oneroso compiuti dal fallito, onde in entrambi i casi č necessaria, in applicazione dell'art. 2704 c.c., la certezza della data nelle scritture allegate come prova della pretesa fatta valere nei confronti del fallimento.