(massima n. 1)
Nelle obbligazioni pecuniarie, ed in genere in tutti i crediti di valuta, il danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c., poiché č definito dalla norma come maggiore rispetto a quello compensato con gli interessi previsti dal primo comma, ha identitą di natura con questi, per cui č comune la decorrenza dell'una e dell'altra voce dalla data di messa in mora del debitore.