(massima n. 2)
L'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., tendendo ad una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti, previsto come determinante per la sorte del rapporto, ed in conseguenza della esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ha presupposti, caratteri e natura sostanzialmente diversi dall'azione ordinaria di risoluzione, ex art. 1453 c.c., che tende ad una pronuncia costitutiva, previo l'accertamento, ad opera del giudice, della gravità dell'inadempimento; con la conseguenza che ove una delle due domande sia proposta per la prima volta in grado d'appello, essa deve considerarsi nuova, ai fini di cui all'art. 345, c.p.c.