(massima n. 1)
In tema di procedure concorsuali, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, si accerti l'esistenza di altro socio illimitatamente responsabile (ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, risulti l'esistenza di una società di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro od altri soci), la successiva dichiarazione di fallimento “in estensione” del socio occulto ha effetto soltanto ex nunc, in virtù del carattere autonomo che (pur in seno al simultaneus processus) va ad essa riconosciuta (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha per l'effetto ritenuto che, ai fini della revocabilità di un'ipoteca costituita dal socio occulto, il termine “dell'anno anteriore al fallimento”, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 4 della legge fallimentare, andasse legittimamente computato con riferimento alla data del fallimento del socio occulto e non anche a quella della prima procedura concorsuale instaurata a carico degli altri soci).