(massima n. 1)
Le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, e pertanto solo da tale momento restano assoggettate alla disciplina dettata dall'art. 1224 c.c. per le obbligazioni di valuta, con la conseguenza che gli interessi corrispettivi vanno riconosciuti con decorrenza dalla liquidazione e non dalla data in cui č intervenuto il fatto generatore del debito, a meno che non sia fornita, anche con presunzioni semplici, la prova del danno subito per la mancata tempestiva disponibilitā della somma di denaro rappresentante l'equivalente del bene perduto o danneggiato.