(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria fallimentare, senza distinzioni tra le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 67 legge fall. (cui si riferisce la fattispecie) ovvero del secondo comma, la conseguente obbligazione restitutoria, a contenuto pecuniario, in capo all'"accipiens" soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, poichč l'atto posto in essere dal fallito č originariamente valido, sopravvenendo la sua inefficacia, a prescindere dall'originaria consapevolezza dei soggetti, solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale. (Confermando tale principio, la S.C., ha statuito che l'importo del predetto debito, relativo ad una vendita di immobile a prezzo sproporzionato, č pari alla differenza tra il prezzo pagato dal terzo per l'acquisto del bene ed il valore reale del medesimo alla data della stipula del contratto controverso, con gli interessi legali dalla domanda e salvo il risarcimento del maggior danno, se provato dall'attrice curatela).