(massima n. 2)
Qualora un istituto di assicurazione sociale agisca per il rimborso di rendita erogata ad un infortunato per incidente stradale, nei confronti del terzo responsabile dell'infortunio medesimo, esercitando il diritto di surrogazione previsto dall'art. 28, L. n. 990 del 1969, devono ritenersi applicabili, al fine della liquidazione di quanto dovuto da detto terzo, le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (le quali, anche se dettate con riferimento alla diversa ipotesi del regresso contro il datore di lavoro, configurano espressione di un principio generale), con la conseguenza che va riconosciuto in favore dell'istituto, non soltanto un importo di denaro pari al valore capitale, ma anche l'ammontare dei ratei di rendita in precedenza versati.