(massima n. 1)
Nel caso in cui un avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditi sia notificato ad una società in accomandita semplice che abbia cessato l'attività senza fase di liquidazione, e quindi senza nomina di un liquidatore, la legittimazione all'impugnazione può essere riconosciuta al socio accomandatario, in via eccezionale, anche se quest'ultimo sia stato dichiarato fallito in proprio, dovendo ritenersi - alla luce di un'interpretazione sistematica dell'art. 43 della legge fall. e dell'art. 10 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, conforme ai principi costituzionali del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa - che egli conservi la rappresentanza legale della società, non essendo individuabile in tempo utile alcun soggetto in grado di rappresentarla in giudizio, e non potendo negarsi il suo interesse all'impugnazione, avuto riguardo alla necessaria ricaduta degli esiti dell'accertamento a suo carico ed a carico degli altri soci, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.