(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui, nel corso del giudizio di appello, intervenga la dichiarazione di fallimento di una delle parti, senza che tale evento sia stato dichiarato o notificato a norma dell'art. 300 c.p.c., deve ritenersi pienamente valida la notificazione del ricorso per cassazione effettuata al curatore del fallimento, essendo questi, ai sensi dell'art. 43 della legge fall., il naturale destinatario della vocatio in ius per l'impugnazione, non legittimato, perciò, a dolersi della notificazione dell'atto di impugnazione nei suoi confronti o a dedurre, per ciò solo, l'irritualità della notificazione medesima.