(massima n. 1)
In caso di dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto nelle more del giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice d'appello non può dichiarare inammissibile l'appello proposto dal fallito, sul rilievo della inopponibilità al fallimento del provvedimento monitorio, ma deve pronunciare nel merito, qualora l'evento interruttivo non sia stato dichiarato dal curatore — unico soggetto a ciò legittimato — ed il creditore ingiungente, coltivando il giudizio, abbia dimostrato di volersi comunque avvalere della sentenza nei confronti del fallito, una volta tornato in bonis.