(massima n. 1)
Il fallito che abbia impugnato personalmente l'avviso di accertamento tributario a lui direttamente notificato non č legittimato a far valere l'invaliditā dell'atto derivante dalla mancata notifica al curatore del fallimento: la perdita della capacitā processuale derivante dalla dichiarazione di fallimento non č infatti assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto e per essa al curatore č concesso di eccepirla; il fallito, d'altronde, conservando la titolaritā dei rapporti tributari sorti in epoca anteriore all'apertura della procedura concorsuale, ha in linea di principio la facoltā di avvalersi personalmente della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti impositivi emessi in riferimento a detti rapporti, onde evitare di trovarsi esposto agli eventuali riflessi negativi della definitivitā di tali atti.