(massima n. 1)
La dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare: pertanto gli atti del procedimento tributario formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente, ancorché intestati a quest'ultimo, sono opponibili alla curatela, mentre quelli formati in epoca successiva debbono indicare quale destinataria l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa il curatore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva annullato una cartella esattoriale emessa nei confronti di una societą dopo la dichiarazione di fallimento della stessa, ed intestata al curatore, al quale era stata notificata).