(massima n. 1)
La chiamata in reità de relato, che rappresenta una fonte indiziaria affine, nella struttura, alla testimonianza indiretta, a differenza della chiamata diretta in reità - la quale può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza qualora la stessa abbia trovato riscontri in elementi esterni che, pur non riguardando in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, siano comunque tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa - può integrare il grave indizio di colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci in relazione alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto dell'accusa. Ed invero, quando la dichiarazione del chiamante si riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, non è sufficiente il controllo sulla sua mera attendibilità intrinseca, ma è necessario un più approfondito controllo del contenuto della dichiarazione, mediante la verifica, in particolare, della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti.