(massima n. 1)
In presenza di significative divergenze di dichiarazioni rese da due chiamanti in correitā, aventi ad oggetto non particolari marginali, bensė il ruolo e il contributo causale asseritamente fornito dall'indagato all'omicidio contestato, ai fini di provvedimenti cautelari personali non č consentito utilizzare la parte coincidente delle due dichiarazioni, per argomentare che l'indagato sarebbe comunque coinvolto come concorrente nel delitto, senza fornire una plausibile spiegazione delle ragioni delle versioni in contrasto e senza rendere conto dei motivi che convincono il giudice dell'attendibilitā dei due dichiaranti e delle dichiarazioni rese nella parte che risulta coincidente.