(massima n. 1)
La nuova disciplina dettata dall'art. 273, comma 1 bis c.p.p., come novellato dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001 n. 63, per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di misura cautelari personali, si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di tale legge ed anche ai giudizi di cassazione, in quanto l'art. 26 comma 5 della legge n. 63 del 2001 prevede l'applicazione transitoria della precedente disciplina limitatamente al dibattimento. Ne deriva che, alla stregua delle nuove disposizioni, anche nel giudizio di legittimitā la valutazione della gravitā del quadro giudiziario richiede la verifica di riscontri che consentano di collocare la condotta del chiamato in correitā in quello specifico fatto che forma oggetto dell'imputazione provvisoriamente elevata, sia pure di consistenza puramente indiziaria, atteso l'ambito in cui si impone il loro accertamento, che č quello di un giudi937zio dell'apprezzamento dei presupposti indispensabili per la cautela personale e non di un giudizio di cognizione.