(massima n. 1)
In tema di debiti di valore, l'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 353 del 1990, il quale, modificando l'art. 1282 (Recte: 1284 N.d.R.) c.c., ha innalzato al 10 per cento il saggio legale di interesse, non ha inciso sul piano della distinzione da trarre fra la rivalutazione intesa come strumento rivolto ad assicurare il risarcimento del danno emergente ripristinando la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno medesimo, e gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma dovuta a titolo di risarcimento. Quanto peraltro all'entità degli interessi e alla loro decorrenza, essi vanno corrisposti sulla somma determinata con riferimento al tempo dell'illecito, progressivamente adeguata, anno per anno, all'aumento del costo della vita con l'applicazione di indici medi di rivalutazione e ad un tasso che può perciò anche essere inferiore, eventualmente, a quello legale.